Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933 ratione temporis applicabile), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -motivatamente dissentendo dal contrario e ormai più risalente orientamento giurisprudenziale- ha ritenuto tempestivo un ricorso spedito a mezzo posta nei termini ma giunto a destinazione solo dopo lo spirare di questi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 maggio 2016, n. 142

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 23 luglio 2015, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Morlino), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti – rel. Perfetti), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 10 Maggio 2016 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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