Sottratti all’accesso civico e documentale gli atti del procedimento disciplinare a carico di un avvocato

Gli atti del procedimento disciplinare (i quali non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza) sono preclusi all’accesso civico nonché, salvo specifiche eccezioni, a quello “documentale” ex L. n. 241/1990, in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati (Nel caso di specie, la richiesta di accesso civico aveva ad oggetto “tutti gli atti” relativi ad un procedimento disciplinare concluso nei confronti di un avvocato).

Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 50 del 9 febbraio 2017

NOTA:
Il parere n. 50 del 9/2/2017 del Garante Privacy risulta di particolare interesse perché consente di evidenziare la differenza tra l’accesso documentale nel procedimento amministrativo (di cui alla L. n. 241/90) e l’accesso civico agli atti (di cui al D.Lgs n. 33/2013).
Il primo, come noto, presuppone che il richiedente debba dimostrare di essere titolare di un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Il secondo invece è riconosciuto “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
I due accessi continuano quindi a coesistere essendo, il primo, volto a consentire un accesso approfondito relativamente a specifici dati e, il secondo uno meno approfondito, generalizzato e più esteso, su dati, documenti ed informazioni.
L’importanza del richiamato parere 9/2/2017 risiede non solo nell’aver affermato che sono preclusi all’accesso civico gli atti del procedimento disciplinare proprio in ragione della peculiarità dello stesso, ma anche nell’aver sottolineato la possibilità del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati dell’incolpato che, nello specifico accesso, potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda “in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati”.
Tale principio, di portata generale, non può che riverberare i propri effetti anche nell’ipotesi di domanda di accesso documentale ex L. n. 241/90 nel procedimento disciplinare laddove si deve tenere ulteriormente conto della peculiarità della procedura, che deriva dalla sua sostanziale afflittività, e che determina la necessità di valutare con particolare rigore la tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti in considerazione dell’incidenza che la loro ostensione avrebbe sulla posizione personale dell’incolpato.
(G.P.)

varie

Related Articles

0 Comment