L’attività di mediatore immobiliare è incompatibile con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense, sicché comporta la cancellazione del professionista dall’albo se esercitata in modo continuativo, ovvero la irrogazione di una sanzione disciplinare se esercitata in modo occasionale per violazione dell’art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →, già art. 16 cod. prev.Art. 16 cod. prev. – Dovere di evitare incompatibilità.E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine. I. L'avvocato non deve…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto una provvigione al momento della stipula di un contratto preliminare, senza tuttavia compiere alcuna attività riconducibile alla consulenza legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 03 Maggio 2016 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 24 Ottobre 2012 (censura)