La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 2 maggio 2016, n. 101

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bianchi), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 267 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Michele), sentenza del 22 marzo 2005, n. 61.
Infine, secondo Cassazione Civile, SS.UU. nn. 5038/2004, 9694/2002, 372/1999, il principio di cui in massima vale “in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità“, mentre secondo Cassazione Civile, SS.UU., pres. Grieco – rel. Preden, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, “Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, trattandosi di eccezione di merito che postula indagini di fatto“.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 02 Maggio 2016 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 27 Settembre 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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