Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 14 Aprile 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 31 Luglio 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10226 del 26 Aprile 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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