La fase preliminare alla apertura del procedimento disciplinare

L’espletamento di una fase preliminare di accertamento dei fatti oggetto della segnalazione di eventuali violazioni disciplinari non è prevista dalla legge, è eventuale e l’attività spiegata dal Consiglio non è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie che regolano il procedimento disciplinare, in quanto la garanzia per l’incolpato è rappresentata dalla notifica dell’apertura del procedimento disciplinare e dai diritti che gli derivano di prendere visione degli atti e degli accertamenti preliminari e svolgere le proprie difese (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa giacché nella fase preliminare alla apertura del procedimento il Consiglio territoriale lo aveva ascoltato senza una convocazione formale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 7 aprile 2016, n. 54

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196, nonché Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336 e Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 07 Aprile 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (censura)
Giurisprudenza CNF

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