L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente

Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270

NOTA.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 20 luglio 2012, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 10 Aprile 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4216 del 17 Febbraio 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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