Procedimento disciplinare e fatti non contestati

Il principio di non contestazione è applicabile anche al processo disciplinare, sicché i fatti addebitati all’incolpato, e da questi non contestati nell’ambito delle proprie difese, devono essere ritenuti realmente sussistenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270

NOTA.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 10 Aprile 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4216 del 17 Febbraio 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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