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Continue to ChatIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo ha formulato la seguente richiesta di parere “è incompatibile ex art. 28, comma 10, Legge 247/2012, il Consigliere che successivamente all’elezione abbia ricevuto da un Curatore Fallimentare e da un Commissario Liquidatore di una procedura di concordato Preventivo incarichi di difesa della procedura in una causa civile, il primo, ed in un procedimento penale ex d.lgs. 231/01, il secondo? La legge, in caso di fallimento, sembra attribuire al Giudice Delegato solo il potere di autorizzare la costituzione in giudizio (art. 25, n. 6, e 31 L.F.) rimanendo la nomina del difensore atto del Curatore. Così pure, nell’ambito del Concordato Preventivo, il decreto di omologa sembrerebbe onerare il Commissario ad acquisire il parere del Comitato dei creditori e del Commissario giudiziale (e solo di notiziare il Giudice Delegato delle azioni giudiziarie e della nomina del difensore). Sicché, né in caso di fallimento, né di concordato preventivo, la nomina del difensore sembrerebbe avvenire da parte del Giudice Delegato”. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-rovigo-ha-formulato-la-seguente-richiesta-di-parere-e-incompatibile-ex-art-28-comma-10-legge-2472012-il-consigliere-che-successivamente/