Il Consiglio dell’ordine di Milano chiede di sapere se un Avvocato che dichiari di avere domicilio professionale in Milano possa essere iscritto nell’Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari legali della Banca Europea per gli Investimenti, con sede in Lussemburgo dove il Collega avrà l’incarico di curare gli aspetti legali (giudiziali e stragiudiziali) della Banca.

La risposta è nei seguenti termini:
L’art. 7 della Legge 247/2012 prevede, al comma 5 che:
“Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo”.
Ai sensi dell’art. 23 della legge professionale possono essere iscritti nell’Elenco Speciale gli Avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali degli Enti ed un trattamento economico adeguato alla funzione svolta.
L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dal citato art. 23 presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. (Cons. Naz. Forense Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio sentenza n. 158 del 29 novembre 2012). La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria dell’Unione europea. Essa appartiene dunque ad un ordinamento giuridico che, seppur distinto, è profondamente integrato con il nostro, secondo i principi stabiliti da una consolidata giurisprudenza costituzionale. Essa, inoltre, persegue gli interessi pubblici stabiliti nei trattati istitutivi e nei protocolli ad essa dedicati, mediante un patrimonio finanziato interamente con capitale pubblico, ed è assoggettata al controllo delle istituzioni dell’Unione: essa, pertanto, può rientrare nell’ambito dei soggetti presso i quali è consentito svolgere l’attività ai sensi dell’art. 23 L. 247/2012.
Nulla osta pertanto a che un Avvocato che sia dipendente della BEI, con sede in Lussemburgo, sia iscritto nell’Elenco Speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari legali della Banca, ove concorrano le altre condizioni legittimanti l’iscrizione.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 20 gennaio 2016, n. 13

Quesito n. 124, COA di Milano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 20 Gennaio 2016
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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