La riapertura del verbale d’udienza in assenza (e all’insaputa) del Collega di controparte

Il dovere di difesa non può essere inteso come possibilità di agire con qualsiasi mezzo per ottenere ragione in favore della parte assistita, stante la funzione sociale che l’avvocato assolve nei confronti della collettività, a garanzia dei principi dello stato di diritto e dell’interesse generale al corretto esercizio della giurisdizione (Nel caso di specie, l’avvocato -arrivato in ritardo all’udienza, già conclusa ex art. 309 cpc- chiedeva ed otteneva la riapertura del verbale dal Giudice, il quale tratteneva la causa in decisione assegnando termine per il deposito della comparsa conclusionale, di cui tuttavia non veniva data notizia alla controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Giugno 2007 (censura)
Giurisprudenza CNF

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