Vietato agire contro un coniuge nell’interesse dell’altro dopo aver predisposto la bozza di ricorso per separazione consensuale per conto di entrambi

Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato (Nel caso di specie, su incarico della cliente, l’avvocato convocava presso il proprio studio il marito di questa e quindi predisponeva la bozza di ricorso per separazione consensuale per conto di entrambi i coniugi. Successivamente, a seguito di ripensamento e revoca del mandato da parte del marito, l’avvocato procedeva comunque giudizialmente contro quest’ultimo nell’interesse della moglie rimasta sua cliente, utilizzando contro di lui anche notizie precedentemente apprese dallo stesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 226

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Giugno 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment