La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’incolpato e al P.M.

La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’incolpato e al P.M. prima dell’atto di citazione di cui all’art. 48 R.D. n. 37/1934, non comporta alcuna sanzione di nullità, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed il relativo procedimento rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. Civ. sez. Un. N. 28339 del 22.12.2011, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197, C.N.F. n. 147 del 15.10.2012.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 20 Gennaio 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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