Il COA di Brescia chiede di sapere se un avvocato stabilito debba essere affiancato da un Collega iscritto all’Albo ordinario nei procedimenti di negoziazione assistita finalizzati ex art. 6 del D.L. 132/2014, convertito con modifiche in L. 162/2014 considerando che: l’art. 8 del D. Lgs 96/2001 limita alle sole prestazioni giudiziali l’obbligo dell’avvocato stabilito di esercitare la professione d’intesa con un avvocato iscritto all’Albo Ordinario; l’accordo concluso ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/2014 produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; l’accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che comunica il nulla osta per gli adempimenti di cui al comma 3 dell’art. 6 del DL 132/2014 e in caso di presenza di figli minori autorizza l’accordo trasmettendolo, qualora ritenga che esso non risponda all’interesse del figli al Presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti; che il procedimento non è esente da una fase che coinvolge il rapporto con l’autorità giudiziaria.

La risposta è nei seguenti termini.
Non può revocarsi in dubbio che il procedimento di negoziazione assistita sia un procedimento a pieno titolo stragiudiziale, in quanto volto a comporre una lite prima che la stessa sia portata all’esame dell’autorità giudiziaria. Il titolo del decreto legge 132 recita infatti “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”
L’intento del legislatore è stato quindi quello di affidare agli avvocati una parte del contenzioso, affinché, per il tramite dell’accordo raggiunto, cui viene attribuita efficacia esecutiva, sia ridotto quanto più possibile il contenzioso civile.
Tanto premesso, nulla cambia neppure per i procedimenti in materia di separazione o divorzio: agli accordi raggiunti viene attribuita l’efficacia dei corrispettivi provvedimenti giudiziali, così come nelle altre materie viene attribuita efficacia esecutiva, mentre la circostanza che l’accordo debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente non attribuisce allo stesso natura giudiziale.
Solo nell’ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo non rispetti l’interesse dei figli (e solo in questo limitato caso) il procedimento, all’atto della trasmissione al Presidente del tribunale, che dovrà fissare senza ritardo l’udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé, il procedimento acquista natura giudiziale.
Pertanto l’avvocato stabilito potrà assistere uno dei coniugi in un procedimento di negoziazione assistita finalizzato alla separazione, ovvero alla cessazione degli effetti civili, o allo scioglimento del matrimonio, senza l’assistenza di un Collega iscritto all’Albo ordinario.
Ove l’accordo non fosse ritenuto rispondente all’interesse dei figli, l’avvocato stabilito dovrà invece essere affiancato da un Collega iscritto all’Albo ordinario, per la successiva fase avanti il Presidente del Tribunale, acquistando la medesima, come si è detto, carattere giudiziale.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 18 novembre 2015, n. 115

Quesito n. 110, COA di Brescia

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 115 del 18 Novembre 2015
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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