Avvocati di enti pubblici: incompatibilità professionale nel caso di stipendio fisso e cartellino

Per gli avvocati di ente pubblico, non sussiste incompatibilità professionale solo allorché siano inseriti, senza vincolo di subordinazione, in uffici legali appositamente istituiti presso l’ente stesso con carattere di autonomia e separatezza, quindi senza l’obbligo di osservare un orario di lavoro e senza una retribuzione predeterminata a scadenza fissa (Nel caso di specie, il rapporto dell’avvocato con l’ente era caratterizzato dalla necessità di timbratura del cartellino, nonché da una retribuzione continuativa parametrata allo stipendio dei funzionari e dall’obbligo di uniformarsi alle direttive dettate in via programmatica dell’ente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la delibera con cui il COA ne aveva disposto la cancellazione dalla Sezione speciale dell’albo per incompatibilità professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2015, n. 134

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 23 Luglio 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 05 Giugno 2013 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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