Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da chi, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata respinta la sua domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2015, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 139.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 23 Luglio 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 2012
Giurisprudenza CNF

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