Avvocati stabiliti: quando è possibile (e doverosa) la verifica del requisito della condotta irreprensibile

L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti non è subordinata alla verifica del requisito della condotta irreprensibile, già specchiatissima e illibata (art. 17 della legge n. 247 del 2012, già art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), che è tuttavia imprescindibile al momento della richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro: in quella sede, ove il richiedente intenda abbandonare la qualifica acquisita in altro Stato membro per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana, sorge, dunque, l’obbligo, per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di iscrizione, ivi compresi quelli di onorabilità.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016

Giurisprudenza Cassazione

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