Il requisito della condotta irreprensibile non vale per gli avvocati stabiliti (se non chiedono l’iscrizione all’albo)

In base alla normativa comunitaria volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale in Italia. L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall’ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto. La sussistenza del requisito di onorabilità va tuttavia verificata nel momento in cui l’avvocato stabilito chieda l’iscrizione all’albo degli avvocati, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016

NOTA:
La sentenza di cui in massima ha cassato la sentenza CNF n. 15/2015.
In sede di richiesta sospensione cautelare di altra sentenza del CNF (n. 14/2015), che -sempre con riferimento ad un richiedente con precedenti penali cui aveva negato l’iscrizione- aveva affermato lo stesso principio qui cassato, la Cassazione (sentenza n. 15694 del 27 luglio 2015, pure richiamata in motivazione) ha tuttavia ritenuto legittimo il rifiuto stesso, in virtù di una parità di trattamento con il cittadino italiano, cui appunto l’iscrizione stessa sarebbe negata ove si trovasse nelle medesime condizioni dell’avvocato stabilito, la cui domanda pertanto configurerebbe perciostesso “abuso del diritto”

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment