La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata

Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 64

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16; Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 178; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176.
Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 189; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Bonzo), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 9; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 192; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 127; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 115; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 208, secondo cui l’adozione del provvedimento non basta, ma serve la notifica.
Tale contrasto potrebbe ora intendersi superato dall’art. 56 L. n. 247/2012, che -a differenza del “vecchio” art. 51 RDL n. 1578/1933, silente sul punto- dispone infatti che la prescrizione è interrotta dalla comunicazione notifica dell’atto interruttivo all’incolpato.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 20 Aprile 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Marzo 2005 (censura)
Giurisprudenza CNF

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