La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono soggette a riserva assoluta di legge

Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha escluso l’applicabilità al CNF dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011)

Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30.

Giurisprudenza Cassazione

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