L’inosservanza dell’obbligo dell’astensione

Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. civ., sez. Unite 09-05-2011, n. 10071, Cass. S.U. n. 16615 dell’8/8/2005.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 14 Marzo 2015 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 24 Febbraio 2014 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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