L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 13 Dicembre 2014 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 16 Gennaio 2013 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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