Mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricusazione

Quando, per effetto della ricusazione o astensione dei componenti del COA, venga a mancare il numero legale prescritto, la competenza a deliberare spetta al COA Distrettuale; nell’ipotesi in cui il consiglio astenuto/ricusato sia proprio il distrettuale, la competenza si trasmette al COA costituito nella sede della Corte d’appello più vicina.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 26 settembre 2014, n. 119

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 26 Settembre 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 03 Settembre 2012
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment