Si chiede quale sia il criterio di determinazione del valore della causa ai fini dell’adozione del parere di congruità e, nel particolare, se il valore della controversia sia quello corrispondente a quello della domanda o, in difetto di concreti criteri di stima precostituiti, lo stesso possa ritenersi indeterminabile. In particolare, il quesito dà conto del ritenuto contrasto sussistente nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in merito ai criteri di determinazione del valore della controversia, qualora la domanda attorea venga rigettata per motivi non attinenti al merito della stessa.

Non si vuole entrare nel merito del contrasto giurisprudenziale, che potrebbe essere solo apparente, evidenziato dal C.O.A. remittente ma va notato come linea di principio risulti dirimente il criterio dettato dall’art. 5 del DM 55/2014, a mente della quale nell’ipotesi di liquidazione a carico del soccombente, il valore è determinato a norma del c.p.c. mentre, nella diversa ipotesi di liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore dell’entità della domanda od al diverso valore effettivo esclusivamente quando esso risulti manifestatamente diverso da quello presunto.
Ciò comporta, per venire allo specifico quesito concernente una richiesta risarcitoria “successivamente quantificata in sede di CTU”, che debba aversi riferimento al valore esposto nella perizia tecnica piuttosto che a quella oggetto della domanda non potendosi comunque ritenere che ricorra un’ipotesi di indeterminatezza del valore.
I criteri per la determinazione del valore sono affermati dall’art. 14 c.p.c., norma specifica che detta criteri non derogabili, ed il principio interpretativo che ne deriva è quello secondo il quale il valore indeterminabile non sussiste nei giudizi in cui il valore stesso non sia determinato o sia di difficile valutazione ma solo in quelli, del tutto residuali, in cui il petitum non sia suscettibile di valutazione economica.
Deve escludersi, quindi, il ricorso allo scaglione di riferimento indeterminabile non solo quando si sia in possesso, ab initio, di concreti criteri di stima che consentano di individuare, anche in via approssimativa, il petitum ma anche nell’ipotesi in cui il valore sia successivamente determinabile sulla base di una serie di elementi acquisiti dopo l’introduzione del giudizio.
La perizia, se effettuata in corso di causa, consente ad esempio di disporre di un dato oggettivo tale da poter individuare il valore con un sufficiente grado di attendibilità e, in mancanza, elementi utili potranno derivare, esemplificativamente, da una relazione di parte o dalla descrizione dei fatti e delle sue conseguenze contenute nel corpo dell’atto introduttivo: il contesto processuale, in buona sostanza, è spesso idoneo a fornire elementi utili ad escludere il ricorso al criterio dell’indeterminatezza.
La correttezza di una tale quantificazione, anche meramente prognostica, non viene meno ove il giudizio venga definito a seguito dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale di rito (o di merito): un fatto di per sé idoneo ad incidere su di una questione di merito quale è il quantum del petitum.
La risposta deve essere quindi resa nel senso di affermare che non possa definirsi di valore indeterminabile la domanda qualora anche a livello orientativo o meramente prognostico, sia possibile determinare il valore in forza di elementi già presenti nel processo e che quindi nel caso oggetto di quesito per individuare il quantum si debba far riferimento all’ammontare della richiesta risarcitoria che non risulta influenzato, a tali limitati fini, da decisioni su questioni di carattere pregiudiziale.

Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 24 giugno 2015, n. 37

Quesito n. 16, COA di Messina

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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