Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese chiede di sapere quale decisione debba essere dal medesimo assunta con riferimento alle “istanze di abilitazione al patrocinio sostitutivo che dovessero essere presentate dai giovani iscritti nel registro dei praticanti”, atteso che, da un lato, risulta decorso dal 2 febbraio 2015 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti, mentre, dall’altro, l’art. 41, comma 13, Legge n. 247/2012 prevede l’adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio ed il successivo art. 65 prescrive, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella nuova legge professionale.

La Commissione ritiene di dover rendere il richiesto parere nei termini di seguito precisati.
La mancata emanazione, alla data odierna, del Regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale secondo le previsioni introdotte dall’art. 41 della nuova legge professionale comporta, necessariamente, l’applicazione della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti al COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985.

Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 32

Quesito n. 10, COA di Termini Imerese

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment