Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se, ai fini dello svolgimento della pratica forense, l’avvocato facente parte di una Avvocatura comunale o di altro ufficio legale, pubblico o privato, comunque iscritto all’Elenco speciale iscritto all’Albo, possa essere equiparato ad un avvocato del libero foro.

Ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett. b) della legge n. 247/12, il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico “non può essere svolto per un periodo superiore a dodici mesi”.
Ciò consente di escludere, per il profilo che qui rileva, l’equiparazione degli avvocati iscritti all’Elenco speciale annesso all’Albo a quelli del libero foro, presso i quali, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 6, può essere svolto l’intero periodo di pratica.

Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 19 novembre 2014, n. 99

Quesito n. 454, COA di Milano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 99 del 19 Novembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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