L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà

La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso (Nel caso di specie, il professionista incassava dei compensi in contanti, che fatturava solo l’anno successivo utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 10 Giugno 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 14 Febbraio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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