L’obbligo di dare una informazione completa e vera

L’art. 27 ncdf (già art. 40 cdf), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone una corretta e veritiera informazione, in quanto il rapporto fiduciario che lega l’avvocato al cliente non può tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 10 Giugno 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 22 Settembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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