L’apertura del procedimento disciplinare non presuppone la revoca espressa della precedente sua eventuale archiviazione

Il provvedimento di archiviazione, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare e conseguentemente di non celebrare il relativo procedimento, è privo del carattere di decisorietà, e dunque della definitività in quanto assunto “allo stato degli atti”; conseguentemente, detto provvedimento non è impugnabile e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, consentendo un successivo esercizio dell’azione da parte del Consiglio dell’Ordine in forza di nuovi elementi o accertamenti idonei a “rivitalizzare” la procedura, senza necessità di una previa sua esplicita revoca (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita improcedibilità dell’azione disciplinare perché esercitata senza la previa revoca del precedente provvedimento di archiviazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Ferina), sentenza del 30 maggio 2014, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 30 Maggio 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 20 Ottobre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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