Art. 20. Responsabilità disciplinare

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014)
(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)
(GU Serie Generale n. 241 del 16-10-2014)

(Articolo così modificato con Delibera CNF del 23 febbraio 2018, in G.U. del 13 aprile 2018, n. 86. La precedente formulazione dell’articolo era la seguente:
La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.“)

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico

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