L’art. 29 cod. prev.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → (ora, art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo →) prevede il divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla persona del collega avversario se l’uso di tali notizie non sia necessario alla tutela di un diritto; “necessità” che peraltro non può consistere nel fine dell’accoglimento della domanda giudiziale del proprio assistito, che all’uopo è circostanza totalmente estranea e ininfluente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 64
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 22-12-2008, n. 182.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 16 Aprile 2014 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 13 Luglio 2009 (avvertimento)