Il COA di Lagonegro formula i seguenti quesiti: 1) se possa considerarsi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che contestualmente all’esercizio della professione forense, svolga la docenza di materie giuridiche presso istituto scolastico pubblico (eventualmente a tempo pieno) omettendone la preventiva comunicazione al proprio Ordine di appartenenza; 2) se possa considerarsi destituito di jus postulandi l’avvocato esercente anche la docenza, che difenda una parte privata in controversie che coinvolgono come altra parte in causa una Pubblica Amministrazione, anche nell’ipotesi in cui non sia la sua stessa Scuola di appartenenza, ciò in riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 56 bis, L. n. 662/1996 come modificato dalla L. n. 140 del 28.5.1997

La risposta è nei seguenti termini:

Quesito n. 1: L’art. 19,c. 1 della legge professionale dispone, in deroga a quanto stabilito dall’art. 18, che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Trattandosi di compatibilità espressamente prevista dalla legge, il docente di materie giuridiche in istituti scolastici pubblici di secondo grado non è tenuto a dare alcuna comunicazione del proprio status all’Ordine professionale di appartenenza.
Egli, tuttavia, deve comunicare l’iscrizione all’albo professionale al dirigente della scuola in cui presta servizio al fine di ottenere l’autorizzazione a svolgere la libera professione. Quest’ultimo profilo riguarda l’ordinamento scolastico e non l’ordinamento professionale. La mancanza di autorizzazione non incide comunque sullo jus postulandi, ma l’effettivo esercizio dell’attività professionale senza autorizzazione può costituire illecito disciplinare sia per l’ordinamento scolastico sia per l’ordinamento professionale.
Quesito n. 2: La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza (Corte Cass. SS.UU. n. 5035/2014 e Corte d’Appello Reggio Calabria, Sez. Lavoro n. 1530/2012) che l’ha risolta nel senso della conservazione dello jus postulandi da parte dell’avvocato-docente che difenda in giudizio una parte privata (o pubblica) contro una pubblica amministrazione. Come precisato da Cass. SS.UU. Cit. l’atto posto in essere dal difensore, quando sia iscritto all’albo e munito di procura , non diventa invalido in presenza di incompatibilità quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che rilevano semmai sul piano disciplinare ma non privano della legittimazione all’esercizio della professione. La pronuncia in esame riprende un orientamento già adottato da Cass. SS.UU. n. 3064/1988, ma anche Sez. III^ n. 1750/1984, e mai contraddetto.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 31

Quesito n. 378, COA di Lagonegro

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Lagonegro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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