Il COA di Trapani chiede se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 possa essere richiesta dall’avvocato per evitare l’insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012 e quindi al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati.

La risposta al quesito è nei seguenti termini.

Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione.
Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo.
Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 15

Quesito n. 356, COA di Trapani

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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