Il patto di quota lite, alla luce della nuova legge professionale

Ai sensi dell’art. 13 L. n. 247/2012, “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. L’accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato. In tal senso deve infatti interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale, ditalché deve in ogni caso ritenersi illecito l’accordo sul compenso stipulato (non a monte dell’incarico professionale, ma a valle di quest’ultimo, cioè) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l’an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti (Nel caso di specie, l’accordo a percentuale sul compenso, seppur stipulato prima dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, era stato sottoposto al cliente per la firma allorquando il difensore già sapeva di aver raggiunto un accordo conciliativo di cui conosceva anche l’ammontare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 11 Gennaio 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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