Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato, in ragione della sua qualità e della sua competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa, sicchè, ove nel corso dell’udienza avanti il COA lo stesso resti privo dell’eventuale difensore (ad es., per rinuncia al mandato), non è necessario (ma semmai opportuno) disporre senz’altro il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore, né sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio ove non abbia provveduto alla difesa personale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Unite 12 novembre 1988 n. 6129, nonché C.N.F., 18 dicembre 2001 , n. 290 e C.N.F., 8 giugno 2001, n. 109.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 28 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 07 Febbraio 2007 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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