Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, con nota del 15 ottobre 2013 Prot. n. 849 – 13, ha richiesto parere in merito alla compatibilità, con la professione di avvocato, dell’assunzione dell’incarico di Trustee.

La risposta al quesito presuppone l’inquadramento, pur sintetico, dell’istituto giuridico del Trust, implicante la traslazione della titolarità di un bene o di un complesso di beni (anche eterogenei) dal disponente (Settlor) al Trustee, con l’effetto precipuo di separare – o “segretare” – il compendio conferito in Trust dal patrimonio del disponente stesso e del Trustee; quest’ultimo funge da amministratore dei beni nell’interesse dei beneficiari indicati dal Settlor o per un unico scopo prestabilito.
Come è ben noto manca nell’ordinamento interno una disciplina espressa del Trust, che vada oltre la questione dei riflessi della ratifica della Convenzione dell’Aja che ancora coinvolge il dibattito della dottrina, mentre l’amministrazione finanziaria ha adottato diverse direttive in ordine alle implicazioni fiscali dell’istituto; ordinamenti esteri contemplano, invece, specifiche regolamentazioni.
Pacifica è in dottrina la qualificazione fiduciaria della preposizione del Trustee, il quale è chiamato al compimento degli atti di gestione patrimoniale coerentemente con le istruzioni assegnate dal Settlor.
Osserva la Commissione che, seppure siffatta natura fiduciaria dell’incarico non appare, in via di principio generale ed astratto, confliggente con la disciplina dell’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, delineata dall’art. 18 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, la relativa valutazione non può prescindere dalla previa ricognizione, caso per caso, della composizione del patrimonio conferito in Trust e dei conseguenti poteri gestori attribuiti al Trustee; occorre, infatti, di volta in volta, verificare che l’attuazione di queste funzioni non configuri “l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale”, ovvero “la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale” o “la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali … nonché … di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”, espressamente vietate dall’art. 18, comma 1 lett. b) e c) della L. n. 247/2012.
Deve, pertanto, concludersi che al quesito del Consiglio rimettente può essere data risposta nel senso che, in via di principio, l’attività del Trustee non è di per sé incompatibile, salvo si traduca nell’esercizio di funzioni di per sé incompatibili; di talché rientra nei compiti del Consiglio valutare se il Trustee si sia fatto carico di compiti o funzioni incompatibili.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 118

Quesito n. 329, COA di Pesaro

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 118 del 11 Dicembre 2013
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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