Sul dovere di riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente

La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo (Nel caso di specie, a seguito del suicidio del proprio assistito, al malcelato fine di farsi pubblicità, il professionista rilasciava a diversi quotidiani nazionali alcune dichiarazioni relative al citato rapporto professionale, senza il consenso ma anzi con l’espresso dissenso dei familiari del cliente stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 23 luglio 2013, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 23 Luglio 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 19 Dicembre 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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