Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso

L’illecito disciplinare di cui all’art. 46 CDF si configura ogni qualvolta l’avvocato intenti una azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito (Nel caso di specie, il professionista aveva iniziato un giudizio volto ad ottenere il pagamento di prestazioni professionali contro una parte per la quale stava patrocinando, avendone ricevuto il mandato, altro giudizio in grado di appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 18 luglio 2013, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 18 Luglio 2013 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 04 Settembre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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