L’illecita consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria

Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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