Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari

Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 del codice deontologico che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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