Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ha richiesto parere in relazione alla riferibilità agli avvocati dipendenti di enti pubblici – in quanto tali iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo – dell’obbligo di assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; in particolare, con una prima nota del 21 dicembre 2012 Prot. n. 6014/cp il Consiglio rimettente ha fatto riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, mentre con successiva nota di integrazione del quesito del 2 aprile 2013 Prot. n. 1804/cp lo stesso Consiglio ha posto il quesito con riferimento al sopravvenuto art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Osserva preliminarmente la Commissione che, in virtù del criterio di specialità delle fonti, con l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012, il cui art. 12 detta il regime particolare dell’assicurazione obbligatoria alla quale sono tenuti gli avvocati iscritti all’albo, l’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 (costituente disposizione generale per tutte le professioni, in attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. b del D.L. n. 138/2011) non riguarda gli avvocati.
Con Circolare 28 giugno 2013 n. 14-C-2013 il Consiglio Nazionale Forense ha, d’altro canto, chiarito che l’obbligo di assicurazione prescritto dal su indicato art. 12 della Legge n. 247/2012 diverrà attuale solo a seguito dell’adozione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto (previsto dal comma 5 dello stesso art. 12) recante la determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze.
Chiariti tali aspetti per coerenza sistematica, l’art. 12, comma 1 della Legge n. 247/2012 pone a presupposto dell’obbligo di assicurazione il mero esercizio dell’attività professionale, intesa come patrocinio degli interessi della parte assistita.
L’esercizio professionale degli avvocati iscritti nell’elenco speciale non differisce qualitativamente da quello esperito dai professionisti iscritti all’albo ordinario, subendo la sola limitazione dell’attribuzione dello ius postulandi nell’ambito esclusivo degli affari dell’ente pubblico di dipendenza.
Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per escludere tale categoria di avvocati dall’obbligo di dotarsi di assicurazione nei termini prescritti dall’art. 12 della Legge n. 247/2012.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 54

Quesito n. 243, COA di Genova

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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