Il COA di Alba ha formulato il seguente quesito: “Se nell’ipotesi in cui un iscritto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato previsto dall’art. 372 c.p. e sia pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare per i medesimi fatti, nell’interpretazione del combinato disposto dagli artt. 17, c. 9 – 57, L. 247/2012 e 37, c. 7 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 debba prevalere l’obbligo per il Consiglio dell’Ordine di cancellazione ai sensi dell’art. 17, c. 9, L. n. 247/2012 o il divieto di cancellazione ex art. 57, L. n. 247/2012 e 37, c. 7 R.D.L. 27.11.1933”.

La risposta è nei seguenti termini:
La pendenza del ricorso al CNF avverso la deliberazione del COA territoriale impedisce fino alla conclusione del procedimento qualsiasi iniziativa da parte dello stesso COA sui medesimi fatti oggetto della pronunzia.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 46

Quesito n. 244 del COA di Alba

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 10 Aprile 2013
- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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