Per la validità delle sedute del CNF non è necessaria (a pena di nullità) la previa convocazione di tutti i componenti

Nel giudizio disciplinare a carico degli avvocati, il “quorum” previsto per il funzionamento del Consiglio nazionale forense è costituito dalla presenza di un quarto della totalità dei componenti, mentre non è richiesto – a differenza di quanto stabilito per il procedimento che si svolge dinanzi al Consiglio dell’ordine – che il provvedimento disciplinare sia adottato, oltre che con la presenza del numero legale dei componenti, previa convocazione di tutti.

Cassazione Civile, sentenza del 28-11-2001, n. 15144, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Morelli Mr- P.M. Lo Cascio G (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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