L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione

Il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ratione temporis applicabile) per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale, è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 14

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 25 Febbraio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 10 Gennaio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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