I limiti deontologici alla pubblicità professionale

La pubblicità informativa è consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, sicché può essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 02.03.2012, n. 34.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 16 Ottobre 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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