I limiti deontologici all’accordo con il cliente sul proprio compenso professionale

Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 2233 c.c., che pone come fonte primaria nella determinazione dei compensi l’accordo tra le parti, le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell’art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo → (e ribadito nel successivo art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo →), che mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 203

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 14 Ottobre 2009 (censura)