Ai magistrati militari a riposo spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

Ai sensi degli artt 26 lettera b) e 30 lettera a) e b) del rdl 27 novembre 1933 n 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n 36), rispetto alle cui norme la corte costituzionale, con sentenza n 174 del 22 dicembre 1980, ha escluso un contrasto con l’art 33 quinto comma della costituzione circa l’obbligo dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, i magistrati militari, nel concorso dei requisiti prescritti dalle norme medesime, hanno diritto di essere iscritti negli albi professionali forensi, senza necessita del preventivo superamento del suddetto esame di stato.

Cassazione Civile, sentenza del 17 giugno 1981, n. 3946, sez. U- Pres. LA FARINA C- Rel. BILE F- P.M. SAJA F (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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