L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione

Il termine (nella specie, 20 giorni ai sensi dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578) previsto per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 22 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Gennaio 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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