La cancellazione disciplinare dall’albo

La sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo (art. 40, n. 4 del r.d.. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91) trova applicazione nelle ipotesi in cui, per la gravità della condotta illecita tenuta dal professionista, la misura della sospensione temporanea dall’esercizio della professione appaia inadeguata e non si renda applicabile la più grave e disonorevole sanzione della radiazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza 30 aprile 2012, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 30 Aprile 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 28 Luglio 2011
Giurisprudenza CNF

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