L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

Il principio del ne bis in idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per un medesimo fatto (seppur diversamente qualificato), può invocarsi solo in presenza di un precedente giudizio che sia terminato e giunto a decisione idonea al giudicato, sicché non può sussistere bis in idem nel caso di delibera di archiviazione del COA, che infatti interviene in un momento preprocedimentale e non implica affatto un vero e proprio giudizio (Nel caso di specie, uno degli incolpati eara stato sottoposto a procedimento disciplinare da un COA, dopo l’archiviazione da parte di altro COA per i medesimi fatti ritenuti “privi di rilievo deontologico”).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 02 Marzo 2012 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 18 Gennaio 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment